Disabilità? Quando richiedere l’insegnante di sostegno
L’insegnante di sostegno, un diritto imprescindibile per gli studenti con disabilità.
La legge quadro n. 104 del 1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità «garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società».
Nessuna disabilità deve ostacolare l’apprendimento. Con questa premessa, la scuola italiana si impegna ad assicurare, a tutti coloro che ne hanno la necessità, strutture adeguate all’apprendimento, programmi ad hoc per la promozione dell’autonomia della persona e, tra i tanti altri diritti, anche un insegnante di sostegno.
L’insegnante di sostegno: il ruolo e le caratteristiche
L’insegnante di sostegno è un vero e proprio docente, specializzato nell’ambito dell’assistenza a bambini e a ragazzi con disabilità intellettiva che lavora insieme agli altri docenti. Il suo compito principale è garantire, agli studenti con disabilità, le condizioni ottimali per imparare, per realizzarsi e per socializzare all’interno della struttura scolastica.
La figura di sostegno deve essere in grado di pianificare obiettivi precisi, di strutturare programmi didattici adeguati, di coinvolgere gli altri docenti nella maturazione formativa e personale dei ragazzi e di rendere i compagni di classe parte attiva nella vita scolastica e sociale degli studenti con disabilità.
Quando richiedere l’insegnante di sostegno?
Per richiedere l’insegnante di sostegno servono, prima di tutto, i requisiti necessari (l’elenco completo è disponibile al punto 3 della legge) e la certificazione di un neuropsichiatra infantile o di uno psicologo.
In genere, la richiesta dell’insegnante di sostegno parte dai genitori dello studente con disabilità. Altre volte, invece, nasce su consiglio degli insegnanti.
L’accertamento della disabilità deve essere effettuata da un’unità sanitaria locale, come stabilito dalla Legge 15 del ottobre 1990, n. 295, con l’eventuale presenza di un operatore sociale o di personale specializzato nella disabilità in esame. La certificazione, una volta approvata dall’ASL, deve essere valutata da un medico INPS che attesterà il grado di disabilità e indicherà le ore di sostegno necessarie.